REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
N. R.G. 26813/2017
Sentenza n. 10654/2022 pubbl. il 04/07/2022
RG n. 26813/2017
Repert. n. 13520/2022 del 04/07/2022
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 26813/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, presa in carico da questo giudice in data 16.02.2021, trattenuta in decisione all’udienza cartolare dell’08.02.2022 e vertente:
TRA
CERENZA RAFFAELE, in proprio e quale Presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, DE SIMONI FRANCO, in proprio e quale Vice Presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Croce ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Nizza n. 63, in virtù di procura in calce all’atto di citazione (De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del Partito Democrazia Cristiana, rappresentato e difeso, altresì, dall’Avv. Gianfrancesco Vetere, quale codifensore, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del difensore del 12.10.2021) ATTORI
CONTRO LUCIANI NINO, ALESSI ALBERTO, GRASSI RENATO, in proprio e quale Presidente pro tempore dell’assemblea del 26.02.2017, GUBERT RENZO, FONTANA GIOVANNI, in proprio e quale Presidente eletto dall’Assemblea dei soci del 26.02.2017, dell’Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo Chiaramonte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via della Conciliazione n. 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (Luciani Nino, rappresentato e difeso, altresì, dall’Avv. Carmelo Cinnirella, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione del difensore del 10.09.2020 e Fontana Giovanni, rappresentato e difeso, altresì, dall’Avv. Anna Maria Pitzolu, in virtù di procura apposta su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell’11.06.2018) CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI D’AGRO’ LUIGI CONVENUTO CONTUMACE NONCHE’ MELILLO GIANFRANCO, quale iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993) e quale Segretario amministrativo nazionale del partito Democrazia Cristiana, SANDRI ANGELO, quale iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993) e nella qualità di Segretario Politico della Democrazia Cristiana, STRIZZI GABRIELLA, quale iscritta al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993), vice segretario nazionale politico della Democrazia Cristiana, SCALABRIN PALMIRO, quale iscritto al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993), vice segretario nazionale amministrativo della Democrazia Cristiana, DUCA GRAZIELLA, quale iscritta al Partito della Democrazia Cristiana nell’ultimo tesseramento regolarmente effettuato (1992/1993) e vice presidente nazionale vicario della Democrazia Cristiana, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Todisco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 14, giusta procura in calce all’atto di intervento del 23.05.2017 INTERVENUTI
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l’udienza cartolare dell’08.02.2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini: per parte attrice: l’Avv. Croce si riporta alle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e negli ulteriori scritti difensivi.
Per l’attore, Sig. De Simoni, l’Avv. Vetere, riportandosi al contenuto degli scritti difensivi del codifensore, Avv. Croce, chiede l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti difensivi ed in particolare “respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia, dichiarare la nullità ovvero, in ogni caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella “assemblea” del 25/26 febbraio 2017 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai Signori Nino Luciani ed altri in riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica, nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica ex adverso pretesa e derivante dalle deliberazioni e verbalizzazioni della detta “assemblea” in riferimento alla “Democrazia Cristiana"; con ogni altra legittima e consequenziale statuizione. Spese come per legge, distratte ex 93 cpc”;
per parte convenuta Luciani Nino, Alessi Alberto, Grassi Renato, Gubert Renzo: “(…) Rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione attrice confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.2.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate. - Rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione degli intervenuti in quanto privi di legittimazione ed estrometterli dal processo, confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.2.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate. - Con vittoria di spese e competenze di lite.”;
per parte convenuta Fontana Giovanni: l’Avv. Pitzolu si riporta a tutte le precedenti istanze e difese condivise con i convenuti originari, chiedendo “il rigetto di ogni domanda perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.2.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate, col favore delle spese”.
per parte intervenuta: l’Avv. Todisco si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Cerenza Raffaele e De Simoni Franco convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Luciani Nino, Alessi Alberto, D’Agrò Luigi, Grassi Renato, Gubert Renzo e Fontana Giovanni, esponendo quanto segue:
- premessa la perdurante vigenza dello Statuto della Democrazia Cristiana dell’aprile 1992, gli attori impugnavano tutti gli atti ed i documenti, ritenuti nulli e comunque invalidi e/o inefficaci, relativi alla convocazione della assemblea tenutasi il 25/26.02.2017 nell’adunanza degli “associati al partito della DC”;
- l’ordine del giorno della contestata adunanza prevedeva “la nomina presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante, con presa d’atto che a tal funzione di Presidente il decreto del Tribunale ha designato il prof. Nino Luciani e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla disposta convocazione. Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Associazione, ai sensi dell’art. 36 codice civile e principi generali dell’ordinamento. Varie ed eventuali”.
- tutti i convocati all’assemblea del 25/26.02.2017 risultavano decaduti dalla qualità di soci della Democrazia Cristiana, non avendo dato prova della loro iscrizione al partito nel 1993, atteso che era intervenuto “l’annullamento di tutti gli atti e delibere conseguenti…” in forza della sentenza passata in giudicato n. 17831/2015 (rg. n. 17177/2015) del Tribunale di Roma. Era stato dichiarato, quindi, invalido anche il tesseramento attuato nel 2012 mediante autocertificazione dal Sig. Fontana e dal proprio gruppo (di cui facevano parte i convenuti), i quali avevano dichiarato di essere iscritti al partito dal 1992, con conseguente conferma di coloro che si erano associati nel 1993 a mezzo di campagna di tesseramento conforme alla legge ed allo Statuto;
- di conseguenza, gli atti e le deliberazioni assunte dall’assemblea del 25/26.02.207 risultavano viziati per contrarietà alla legge ed allo Statuto della Democrazia Cristiana nonché per mancata corrispondenza tra la compagine che vi ha preso parte e gli iscritti alla Democrazia Cristiana storica: a) l’ordine del giorno del 25/26.02.2017 risultava difforme nel contenuto a quanto statuito dal Tribunale di Roma con provvedimento n. 9374/2016 reso all’esito del procedimento avviato dai convenuti ai sensi dell’art. 20 c.c. (rg.n. 7756/2016), né era si era provveduto alla previa elezione di tutti gli organi indicati nello Statuto, tra cui la Commissione per la verifica dei poteri; b) non corrispondevano i proponenti il ricorso ex art. 20 c.c. – Prof. Luciani Nino ed altri – con gli iscritti del 1993 alla Democrazia Cristiana storica, atteso che il loro tesseramento era stato dichiarato invalido; c) né corrispondevano i ricorrenti ex art. 20 c.c. agli iscritti alla Democrazia Cristiana, atteso che tra i primi alcuni avevano fondato altre formazioni politiche o vi erano migrati od ancora avevano acquisito la carica di Deputato o Senatore in altri partiti, decadendo dalla qualità di socio della Democrazia Cristiana; d) inveritiera era anche la pretesa inesistenza degli organi dell’Associazione dell’On. Giovanni Fontana, tale da rendere necessario adire l’Autorità Giudiziaria per la convocazione dei suoi iscritti, come da elenco prodotto da essi ricorrenti, in quanto tale associazione risultava ancora operante; e) nonostante il mancato riscontro da parte dei convenuti alla richiesta degli attori di visionare i verbali dell’adunanza contestata, risultava una partecipazione di meno di 100 persone a fronte dei circa 1750 iscritti asseritamente rappresentati in assemblea.
Alla luce di tali deduzioni in fatto, parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
“(…) dichiarare la nullità ovvero, in ogni caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella “assemblea” del 25/26 febbraio 2017 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai Signori Nino Luciani ed altri in riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica, nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica loro eventualmente e pretesamente derivante dalle deliberazioni e verbalizzazioni della detta “assemblea” in riferimento alla “Democrazia Cristiana. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del presente procedimento”.
Con atto del 24.05.2017 intervenivano volontariamente in giudizio Melillo Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella, in proprio quali iscritti alla Democrazia Cristiana nell’anno 1992/1993 e nelle rispettive qualità, facendo proprie le deduzioni in fatto ed in diritto, nonché le istanze già spiegate da parte attrice, di cui condividevano le seguenti conclusioni: “(…) dichiarare la nullità ovvero, in ogni caso, l’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione adottati dalla e nella “assemblea” del 25/26.2.2017 e di tutte le connesse, pretese, definizioni e qualifiche derivatene, dai Signori Nino Luciani ed altri in riferimento alla “Democrazia Cristiana” storica, nonché di qualsiasi situazione o qualificazione giuridica loro eventualmente e pretesamente derivante dalle deliberazioni e verbalizzazioni della detta assemblea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituivano in giudizio in data 29.09.2017 Luciani Nino, Alessi Alberto, Grassi Renato, Gubert Renzo e Fontana Giovanni, deducendo quanto segue:
- con decreto emesso su ricorso ex artt. 20 e 2637 c.c. (rg. n. 7756/2016) il Tribunale di Roma aveva disposto la convocazione dell’assemblea nazionale degli associati della Democrazia Cristiana nei seguenti termini: “- Dispone la convocazione dell’assemblea nazionale degli associati della associazione non riconosciuta Democrazia Cristiana presso la sala Lepis Magna dell’Hotel Ergife di Roma (via Aurelia n.619) per il giorno 25 febbraio 2017 ore 21,00 in prima convocazione e per il giorno 26 febbraio 2017 ore 10,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) nomina del presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della associazione; c) varie ed eventuali. – Designa il ricorrente Nino Luciani a presiedere detta assemblea e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla disposta convocazione”. Tale provvedimento veniva integrato successivamente dal citato Tribunale in data 14.02.2017 confermando la devoluzione al Sig. Luciani della esecuzione degli adempimenti connessi alla convocazione dell’assemblea della Democrazia Cristiana;
- gli attori erano decaduti dal diritto di contestare la legittimità dell’assemblea del 25/26.02.2017, i cui presupposti per la convocazione erano stati ritenuti legittimi dal Tribunale di Roma nel decreto del 14.12.2016;
- gli attori erano privi di legittimazione ad agire, in quanto non avevano fornito prova della loro iscrizione alla Democrazia Cristiana nel 1993, nonché di interesse ad agire, stante la natura meramente amministrativa del decreto ex artt. 20 e 2637 c.c. che aveva reso possibile lo svolgimento dell’assemblea contestata;
- le doglianze in merito all’invalidità dei tesseramenti del 1992 e del 2012 erano prive di fondamento in quanto, in riferimento al primo, non vi era una norma statutaria che comportasse la decadenza dalla qualità di socio in caso di mancata conferma dell’iscrizione nell’anno successivo; in riferimento al secondo, invece, perché la sentenza del Tribunale di Roma n. 17831/2015 non aveva annullato “tutti gli atti”, tanto meno il tesseramento dei soci del 2012 che, in ogni caso, non era stato mai impugnato dagli attori, e che si riduceva – più che ad un tesseramento vero e proprio – ad una ricognizione dell’elenco dei soci del 1992 sulla base di un’autocertificazione;
- l’ordine del giorno dell’assemblea del 25/26.02.2017 era regolare e conforme alle statuizioni del Tribunale di Roma rese all’esito del giudizio promosso dai convenuti ai sensi dell’art. 20 c.c.;
- l’assemblea era stata convocata conformemente alle disposizioni giudiziarie e, in ogni caso, non era sindacabile dall’Autorità Giudiziaria se non per motivi di legittimità o contrarietà a norme;
- in merito alla rispondenza tra i proponenti il ricorso ex art. 20 c.c. e gli iscritti al 1993, il Tribunale di Roma aveva valutato la sussistenza di tutti i requisiti per la regolare convocazione dell’assemblea;
- irrilevanti erano le ulteriori doglianze attoree in merito all’assunzione di cariche in altri partiti da parte di alcuni soci, alle deleghe ed alla consegna della documentazione inerente l’assemblea, nota ed acquisibile dagli attori – presenti in assemblea – presso l’Associazione.
Sulla base di tali argomentazioni, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni, come precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “(…) - nel merito, in via principale, rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione attrice confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.02.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate. Rigettare e dichiarare inammissibili ogni domanda ed eccezione degli intervenuti in quanto privi di legittimazione ed estrometterli dal processo, confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 25/26.02.2017 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate – Con vittoria di spese e competenze di lite”.
All’udienza di prima comparizione del 03.10.2017 il precedente Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto D’Agrò Luigi e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa, istruita attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicate in epigrafe, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto non risulta ricorrere alcuna ipotesi di riserva di collegialità ex art. 50 bis primo comma c.p.c., atteso che l’impugnazione della delibera oggetto di causa non riguarda un'associazione non riconosciuta e, quindi, non è richiesto l'intervento necessario del PM.
In via pregiudiziale, poi, deve essere accolta l’eccezione sollevata sia dalla difesa dei convenuti che da quella degli attori di difetto di legittimazione ad agire dei terzi intervenuti Melillo Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella. Invero, gli interventori allegano di agire in proprio, quali iscritti alla Democrazia Cristiana nell’anno 1992/1993 e nelle qualità rappresentate nella propria comparsa di costituzione, a ciò legittimati “dal Congresso nazionale tenutosi a Perugia in data 15-14 dicembre 2013, in osservanza dello Statuto del Partito della Democrazia Cristiana” ed in ragione di “precise pronunce giurisprudenziali ormai definitive”, senza tuttavia fornire alcuna evidenza documentale a supporto di tali loro asserzioni.
Ancora in via pregiudiziale deve essere accolta l’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, in favore di parte attrice, spiegato da De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del partito Democrazia Cristiana, con sede in Roma, Via Gioberti 54, non avendo il medesimo documentato, all’atto della costituzione, avvenuta in data 12.10.2021 - quando la causa era stata già rinviata per la precisazione delle conclusioni - il titolo legittimante l’investitura quale Segretario Politico del partito con sede in Roma, Via Gioberti 54, successivamente depositato tardivamente solo in allegato alla propria comparsa conclusionale.
Peraltro, come si evince sempre dalla comparsa conclusionale, l'intervento è stato spiegato dal De Simoni in rappresentanza e difesa del partito Democrazia Cristiana con sede in Roma, via Gioberti 54. Ebbene, le deliberazioni adottate dagli organi di un’associazione sono direttamente riferibili al medesimo Ente. Onde nel caso di specie, a voler ritenere l’identità tra il partito rappresentato dal De Simone e quello la cui delibera adottata nella seduta assembleare del 26.2.2017 è stata impugnata nell’odierno giudizio, è ben singolare – ed anzi abnorme in rapporto al sistema vigente – che le deliberazioni adottate da organi del partito della Democrazia Cristiana siano impugnate in nome e per conto del medesimo Ente, sia pur asseritamente rappresentato da diverse persone fisiche.
Deve essere invece accertata la legittimazione ad agire degli attori Cerenza Raffaele, in proprio e quale Presidente dell'Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 e De Simoni Franco, quest’ultimo in proprio. Quanto al primo, infatti, la legittimazione ad agire nella duplice veste è stata riconosciuta, con effetto di giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17831/2015 (doc. 4 fasc. attoreo), nella quale, in difetto di provvedimenti di esclusione o di recesso dall'associazione, l’attore, unitamente ad altri, è stato ritenuto «a tutti gli effetti ancora associato alla Democrazia Cristiana “storica”, come definita per comodità espositiva anche dalle parti».
Il secondo è stato invece ammesso a partecipare, in qualità di socio con diritto di voto, all’assemblea dei soci della Democrazia Cristiana riunita in seconda convocazione il 26/02/2017, come risulta dal relativo verbale assembleare (doc. 3 fasc. attoreo).
La domanda attrice è infondata e, come tale, va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Gli attori hanno eccepito l'invalidità, per i motivi già precedentemente indicati, delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi a Roma, Hotel Ergife, via Aurelia 609, in data 26/02/2017 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali e ne hanno chiesto l'accertamento della invalidità/inefficacia, ai sensi dell’art. 23 c.c..
L’art. 23, primo comma, c.c., dispone, per quanto qui interessa, che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve, peraltro, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell’affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).
L’unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall’art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei giudizi instaurati per l’annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall’art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d’impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all’assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell’autorità amministrativa; in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).
Ciò posto, anche nell’ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione contraria alla legge ovvero all’atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17 marzo 1975, n. 1018); al pari, del resto, della regola vigente (art. 2377 c.c.) per le deliberazioni di società di capitali (cfr., fra le molte, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420).
Con il primo motivo di impugnativa, gli attori si dolgono della circostanza che l'elenco presentato, unitamente al ricorso proposto dai convenuti, ex art. 20 c.c., nel procedimento di volontaria giurisdizione RGN 7756/2016, devoluto al giudice dott. Romano non costituirebbe affatto l'unico elenco degli iscritti alla Democrazia Cristiana cd. “storica” e che, al contrario, tale elenco deriverebbe dall’illegittimo tesseramento, attuato nel 2012, in violazione del Capo I, Capo II e Capo III ed articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11, 12, 13, 14, 15 dello Statuto della Democrazia Cristiana (doc. 6 fasc. attoreo), dall’On. Giovanni Fontana e dal proprio gruppo, sulla base di una autocertificazione nella quale ciascuna persona dichiarava di essere iscritta “nell’anno 1992” alla Democrazia Cristiana storica, e senza aver dato prova della loro iscrizione al partito nell'anno 1993.
Ebbene, il motivo di doglianza afferisce alla questione della legittimazione dei convenuti Luciani Nino, Alessi Alberto, D’Agrò Luigi, Grassi Renato e Gubert Renzo, in proprio e quali delegati del 10% dell’ultimo elenco disponibile degli iscritti, ad adire in sede di volontaria giurisdizione l’intestato Tribunale, ai sensi del secondo comma dell’art. 20 c.c., al fine di “ordinare, designando la persona che deve presiederla (ex art. 20 e 2367 c.c.), la convocazione dell’assemblea nazionale della associazione non riconosciuta Democrazia Cristina, con il seguente o.d.g.: a) nomina del presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della associazione (art. 36 del c.c., e principi generali dell’ordinamento); c) varie ed eventuali”.
Ricorso a cui ha fatto seguito il provvedimento del 13-14.12.2016, con cui il giudice adito ha disposto «la convocazione dell’assemblea nazionale degli associati della associazione non riconosciuta “Democrazia Cristiana” presso la Sala Leptis Magna dell’Hotel Ergife di Roma (via Aurelia, n. 619) per il giorno 25 febbraio 2017 ore 21.00 in prima convocazione e per il giorno 26 febbraio 2016 ore 10.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) nomina del presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante; b) nomina del presidente della associazione; c) varie ed eventuali» e ha designato il ricorrente Luciani Nino a presiedere detta assemblea e ad eseguire tutte le formalità necessarie conseguenti alla disposta convocazione.
Tale questione, dunque, indipendentemente dalla circostanza, eccepita dalla difesa dei convenuti, del difetto di impugnazione del provvedimento del giudice Romano presso la Corte d’Appello entro il termine previsto dall’art. 739 c.p.c., non afferisce alle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci della Democrazia Cristiana tenutasi il 26/02/2017, all’esito della quale sono state adottate le delibere impugnate, ma al diverso profilo della legittimazione ad agire dei convenuti in quel procedimento di volontaria giurisdizione che si è concluso con il provvedimento sopra riferito e che non è stato oggetto di impugnativa nemmeno nel presente giudizio (cfr. pag. 3 memoria di replica parte attrice), anche qualora si ritenesse la relativa facoltà ancora attuale in virtù dell’omessa notifica del provvedimento idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 739 secondo comma c.p.c.. E ciò tenuto conto che tale provvedimento non può certamente farsi rientrare, neppure implicitamente, tra gli “atti prodromici alle delibere assembleari del 26/2/2017” di cui è stato chiesto l’accertamento dell’invalidità, proprio in quanto provvedimento giurisdizionale reso in sede di volontaria giurisdizione ed avente la diversa finalità sottesa alla disciplina di cui all’art. 20 c.c. (superare l’inerzia nella convocazione assembleare su iniziativa di un decimo degli associati), quindi, a definizione di una fase logicamente preliminare e cronologicamente precedente a quella, successiva, di convocazione dell’assemblea dei soci da parte del soggetto designato dall’autorità giudiziaria.
Ne consegue l’irrilevanza, nel presente giudizio, di ogni questione attinente alla dedotta violazione dello Statuto della Democrazia Cristiana dell’aprile 1992, da parte dei ricorrenti ex art. 20 c.c., che vizierebbe in radice, secondo le allegazioni di parte attrice, gli atti e le deliberazioni dell'assemblea oggetto di causa e l’assorbimento delle altre censure strettamente connesse a quella in esame, quali: a) la “inveritiera asserita rispondenza tra i proponenti il ricorso di volontaria giurisdizione dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale - Prof. Nino Luciani ed altri - e gli iscritti del 1993 alla Democrazia Cristiana storica”; b) la decadenza dalla qualità di socio di alcuni tra i sottoscrittori della istanza, “in base a quanto previsto dallo Statuto della Democrazia Cristiana (titolo II, iscrizione al partito, capo I, capo II, titolo VI garanzie statutarie, Capo 1), avendo fondato, con atto notarile, altre formazioni politiche o essendo migrati dal 1993 in altre compagini partitiche, ricoprendovi incarichi dirigenziali oppure acquisendo la carica di Deputato o Senatore in altri partiti”; la falsa asserzione dei convenuti “secondo cui gli organi dell’Associazione dell’On. Giovanni Fontana siano inesistenti e che quindi vi sia la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria per la convocazione dei suoi scritti, come da elenco prodotto da essi ricorrenti” (cfr. pag. 9 atto di citazione).
Con altro motivo di impugnazione gli attori deducono che l’ordine del giorno della convocazione al 25/26.2.2017 risulterebbe difforme, nel contenuto, rispetto a quanto disposto nel citato provvedimento del giudice dott. Romano del 14.12.2016, ove si prevede soltanto la nomina del presidente pro tempore della assemblea e del segretario verbalizzante e la nomina del presidente dell’associazione, oltre che “varie ed eventuali”, non anche, come poi di fatto accaduto, la nomina del vice presidente dell’associazione.
Anche tale doglianza è infondata e, comunque, difetta anche l’interesse ad agire degli attori, trattandosi di un contenuto accessorio della delibera privo di portata pregiudizievole dei diritti degli attori. Come, peraltro, espressamente comunicato dal Presidente Luciani in sede assembleare, la previsione di nomina di un vice presidente, inserita nell’o.d.g. della riunione, “si giustifica come figura ammessa implicitamente dai principi generali dell’ordinamento e, specificatamente in base all’art.36 c.c.” (cfr. doc. 3 fasc. attoreo). E’ comunque dirimente la circostanza che il vice presidente, all’esito delle votazioni, non è stato poi nominato.
Parimenti priva di pregio è la censura avente ad oggetto la circostanza che gli atti e le deliberazioni impugnati del 25/26.2.2017 “non recano l’elezione di tutti gli organi previsti dagli artt. 100 e seguenti dello Statuto della Democrazia Cristiana di cui uno tra i tanti la Commissione per la verifica dei poteri contemplata dallo Statuto della Democrazia Cristiana”, se non altro in quanto tale censura appare decisamente in contraddizione con quella appena esaminata, in cui la parte attrice si duole proprio del fatto che nell’o.d.g. fosse stato inserito indebitamente un oggetto non previsto dal provvedimento autorizzativo del dott. Romano del 14.12.2016.
Infine, alcuna attinenza rispetto al contenuto delle delibere impugnate riveste la contestazione avente ad oggetto l’omesso riscontro da parte dei convenuti alla richiesta, inoltrata dagli attori, di consegna di documentazione completa circa i verbali della impugnata assemblea del 25/26.2.2017, dai quali per giunta risulterebbe «che degli asseriti circa 1.750 circa iscritti del 1992 che i convenuti “rappresenterebbero”, abbiano partecipato ai lavori meno di 100 persone», i quali, tuttavia, per quel che qui interessa, hanno votato nel rispetto del principio maggioritario previsto dalle disposizioni statutarie.
Mentre del tutto generica deve ritenersi la censura secondo la quale sarebbe stata “inibita la partecipazione ai lavori del 25/26 febbraio 2017 (…) a quegli aderenti che avevano consegnato deleghe per l’assemblea a taluni dei comparenti. Infatti, dette deleghe, improvvisamente, sarebbero state dichiarate inefficaci su proposta del presidente della assise”, in difetto di specificazione dei soggetti pretermessi dal diritto di voto per effetto della esclusione delle deleghe, tenuto conto che, comunque, dal verbale assembleare risulta l’ammissione di una delega per ogni socio partecipante alla riunione (cfr. doc. 3 fasc. attoreo).
Infine, sempre non pertinente all’oggetto dell’impugnativa, che, si rammenta, attiene esclusivamente alle delibere assembleari del 26.2.2017, è la doglianza relativa alle “comunicazioni del Prof. Luciani inviate dopo lo svolgimento della assemblea del giorno 25/26 febbraio 2017 (doc. 16), del dott. Bonalberti eminente esponente del gruppo Fontana (doc. 17) dove si preannuncia finanche un nuovo congresso, la modifica dello Statuto della Democrazia Cristiana storica, e la trasformazione in una Onlus, con l’intenzione di comunicare in Italia l’esistenza di questa struttura politica alle Autorità nazionali e internazionali” (cfr. pag. 11 atto di citazione).
La domanda degli attori e dei terzi intervenuti deve essere dunque respinta, con consegue la condanna degli stessi, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi, tranne la fase di trattazione-istruttoria, ridotta ai valori minimi in difetto di istruttoria orale e di consulenza tecnica).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione ad agire dei terzi intervenuti Melillo Gianfranco, Sandri Angelo, Strizzi Gabriella, Scalabrin Palmiro e Duca Graziella; - dichiara l’inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, in favore di parte attrice, spiegato da De Simoni Franco, nella qualità di Segretario Politico del partito Democrazia Cristiana, con sede in Roma, Via Gioberti 54;
- rigetta le impugnazioni proposte dagli attori Cerenza Raffaele, in proprio e quale presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 e De Simoni Franco, in proprio e quale vice presidente della Associazione degli iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993;
- condanna gli attori ed i terzi intervenuti, in solido, alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre IVA, rimb. spese generali e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 30.6.2022.
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
Sentenza n. 10654/2022 pubbl. il 04/07/2022
RG n. 26813/2017
Repert. n. 13520/2022 del 04/07/2022